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Utilizzazione della prestazione lavorativa di uno o più dipendenti a favore di uno o più datori di lavoro, in base a una particolare normazione nel caso in cui questi ultimi facciano parte di una rete d’impresa.Inoltre, con altra disposizione contenuta nel nuovo comma 4-ter, il legislatore ha previsto la codatorialità dei dipendenti, il cui regime di ingaggio (e quindi di assunzione e gestione del rapporto di lavoro) è rimesso al contratto di rete.

Consente ai datori di lavoro retisti di condividere uno stesso lavoratore subordinato che presenterà la propria attività a favore dei vari co-datori di lavoro secondo regole precise. Consente un significativo recupero di flessibilità e un’ottimizzazione del costo del personale. Per l’effetto della Legge Biagi, articolo 30 Decreto legislativo 276/2003, all’interno delle reti di imprese è possibile recuperare flessibilità anche sotto l’aspetto economico nell’ambito della gestione delle risorse umane.

ELEMENTI DISTINTIVI

  • Costi variabili
  • Costi unitari più bassi grazie a una gestione condivisa delle risorse
  • Riduzione o azzeramento della responsabilità in particolari condizioni
  • Possibilità di azioni direttive dirette
  • Riduzione del rischio d’impresa
  • Flessibilità